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ASSEGNO DI MATERNITA' PER MADRI NON LAVORATRICI PER LA NASCITA DI FIGLI O PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DI MINORI DI ETA' NON SUPERIORE A 6 ANNI (O AI 18 ANNI IN CASO I ADOZIONI O AFFIDAMENTI INTERNAZIONALI)

A CHI SPETTA
Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso infamiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: 
    •  carta di soggiorno;  •  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. 
In alcuni casi" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

REQUISITI

L’assegno di maternità spetta a condizione che i" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica ( <span" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina" class="SiscomLinkGrande" target="_blank">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093"> <span< a=""> id="glossario-5100" class="glossary__term" title="" data-toggle="popover" data-original-title="">ISE</span<></span">) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). 
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

COSA SPETTA

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice. 
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">quota differenziale). 
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al proprio Comune" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. 

DOCUMENTAZIONE

  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione nella" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b44566%3b44575%3b44576%3b44577%3b44578%3b&lastMenu=44579&iMenu=1&itemDir=45093">autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: 
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

                                                                     CHI PAGA

L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

 

Collegamenti

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 01/12/2023

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